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Pneumatici Invernali in Estate: Facciamo il Punto della Situazione

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Negli ultimi anni il Ministero dei Trasporti ha emanato una serie di  provvedimenti finalizzati a migliorare la sicurezza stradale, la circolazione e la mobilità durante la stagione invernale. Tali provvedimenti hanno avuto un diretto impatto sul settore dei pneumatici ed in particolare su quelli di tipo invernale.

Noi di Gommeblog.it avevamo sollevato il problema oltre due anni fa in questi due articoli: Pneumatici invernali e libretto di circolazione, Pneumatici invernali in estate: SI .. ma attenzione al codice di velocità.

Pochi giorni fa, il 17 gennaio 2014 il Ministero ha diffuso la circolare prot. n. 1049 riguardante l’impiego dei pneumatici invernali. Questo precisazione si è  resa necessaria a seguito della direttiva ministeriale emanata lo scorso 16 gennaio 2013 che aveva finalmente introdotto una disciplina omogenea delle Ordinanze durante tutta la stagione invernale.

Pneumatici Invernali

Infatti, a fronte di un periodo minimo di vigenza delle Ordinanze compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile erano sorti problemi interpretativi sulla possibilità di circolare con pneumatici di tipo M+S, con indici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione, così come previsto e consentito dalla circolare  104/95.

Peraltro si erano verificati casi di vetture respinte  in fase di revisione perché equipaggiate, nei mesi caldi,  con pneumatici di tipo M+S ed anche alcune Compagnie di noleggio invitavano i loro clienti a montare pneumatici M+S solo a ridosso dell’entrata in vigore delle Ordinanze. Tutto ciò creando disagi agli automobilisti ed una congestione sul punto vendita.

La nuova circolare, confermando l’impianto normativo esistente, prevede un periodo temporale aggiuntivo di un mese, sia all’inizio che al termine della vigenza delle Ordinanze, ovverosia dal 15 ottobre al 15 maggio, così da consentire ai veicoli equipaggiati con pneumatici di tipo M+S  con codice di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione, di poter effettuare per tempo le operazioni di sostituzione senza incorrere in infrazioni al codice della strada. Nell’intento di fornire un contributo alla corretta interpretazione della circolare in parola, il Gruppo Produttori Pneumatici di Assogomma, ha predisposto l’allegata nota che riporta alcuni possibili quanto ricorrenti quesiti e le relative risposte.

“E’ un importante chiarimento che consentirà di favorire il ricambio stagionale dei pneumatici venendo incontro alle esigenze degli automobilisti e della rivendita che avranno due mesi aggiuntivi per poter effettuare tale operazione” – commenta il Direttore di Assogomma Fabio Bertolotti. “Questa nuova circolare ribadisce che il periodo di vigenza minimo delle Ordinanze invernali è compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile stabilendo che dal 16 maggio non è più consentito viaggiare con pneumatici di tipo M+S e/o invernali non conformi alla carta di circolazione. Pertanto un invito ad utilizzare pneumatici con caratteristiche di serie adatti al periodo stagionale: invernali in inverno ed estivi in estate.”

Quali sono le finalità della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 17.01.2014?

  • La circolare richiamata si propone di fornire chiarimenti in merito a segnalazioni riguardanti l’uso dei pneumatici invernali in relazione al loro impiego stagionale e all’indice di velocità consentito. Tutto ciò al fine di superare le difficoltà segnalate da cittadini e/o associazioni che, a ridosso dell’entrata in vigore delle Ordinanze, ovverosia dal 15 novembre al 15 aprile, lamentavano un congestionamento presso i gommisti per procedere alla sostituzione dei pneumatici.

Quando entrerà in vigore questa nuova circolare?

  • Trattandosi di una circolare che non introduce cambiamenti normativi, ma soltanto chiarimenti interpretativi, la stessa è immediatamente operativa.

Qual è il chiarimento introdotto da questa nuova circolare?

  • Il Ministero acconsente all’uso di pneumatici invernali, ovvero pneumatici di tipo M+S, per un periodo temporale compreso tra il 15 ottobre ed il 15 maggio, con un codice di velocità inferiore a quello riportato nella carta di circolazione del veicolo, purchè non inferiore a Q (160 Km/h). Tutto ciò nel pieno rispetto di quanto previsto dalla circolare 104/95 del 31/05/1995. In buona sostanza il Ministero, in deroga al periodo stagionale invernale ormai disciplinato (dal 15 novembre al 15 aprile), prevede un mese aggiuntivo, sia all’inizio, sia al termine di tale periodo invernale per consentire a quei veicoli che montano pneumatici di tipo M+S, con codici di velocità inferiori a quanto previsto in carta di circolazione, di poter procedere al cambio senza infrangere le regole del codice.

E’ possibile circolare tutto l’anno con pneumatici di tipo M+S con codice di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione?

  • No. In forza di quanto chiarito dalla circolare del 17.01.14 gli autoveicoli equipaggiati con tali pneumatici possono circolare solo nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 maggio.

Quali sono le sanzioni previste per chi circola con pneumatici di tipo M+S non conformi alla carta di circolazione e/o con codice di velocità ridotto in periodo diverso dal 15 ottobre al 15 maggio?

  • Questa non conformità rientra nelle disposizioni di cui agli articoli 71, 72 e 78 del Codice della strada. Di fatto si configurano gli estremi di una modifica delle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento del veicolo. Detta modifica assume una grande rilevanza in quanto riguarda un dispositivo, come il pneumatico, d’importanza fondamentale per la sicurezza stradale.

Infatti, le sanzioni previste non sono solo di tipo pecuniario (da 419 € a 1682 € raddoppiate se non corrisposte entro 60 giorni), ma anche accessorie con il ritiro della carta di circolazione e la mandata in revisione del veicolo previo ripristino delle caratteristiche costruttive di idoneità.

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  • Questo Articolo è © Gommeblog.it (Vietata la riproduzione anche parziale di testo e Contenuti)
  • Ultimo Aggiornamento: 06/07/2013

4 thoughts on “Pneumatici Invernali in Estate: Facciamo il Punto della Situazione

  • Buonasera,
    leggendo il vs articolo mi sorge una domanda, non da automobilista ma da motocilista.
    Non so se è il sito a cui chiedere, ma in giro non ho avuto molte risposte chiare …anzi…
    Esempio: da codice della strada io ho da libretto solo due misure (anteriore e posteriore) con codice velocità V, se applico gomme invernali M+S posso inserire pneumatici con codice velocità più basso? e di quanto?
    Certo di un vs gentile e professionale riscontro colgo l’occasione per porgervi cordiali saluti.
    Ferioli Christian

    • Per le Auto Lei può optare NEL SOLO PERIODO INVERNALE gomme con con 1 codice di velocità inferiore a quello riportato nella carta di circolazione del veicolo, purchè non inferiore a Q (160 Km/h).
      Nel suo caso può montare gomme con codice H ma con il medesimo indice di carico
      Es.
      A LIBRETTO: 185/60 R15 91V
      MISURA ALTERNATIVA: 185/60 R15 91H

  • – Periodo di impiego pneumatici M+S (con simbolo cat. vel. inferiore – sino a Q).

    Il Codice della Strada non prevede limitazioni specifiche.

  • LA LEGGE DICE:
    (Circolare Ministeriale 104/95 capitolo “Esemplificazione di equivalenza” paragrafo 6)

    I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S) montati sul veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a Q” (corrispondente a 160 Km/h).
    In tal caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico (prescritta da targhetta monitoria all’interno del veicolo).
    Ad esempio: la prescrizione 145 R 13 74S del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando la vettura è equipaggiata con pneumatici di tipo neve recanti marcature del tipo: 145 SR 13 74Q M+S, ovvero 145 R 13 74Q M+S, ovvero P145/80 R 13 75Q M+S, ecc
    E LALEGGE DICE SOLO QUANDO SONO OBBLIGATORI E NN IL CONTRARIO.. lA LETTERA è SCRITTA DA UN INCOMPETENTE, QUASI TUTTE LE GOMME FUORISTRADA HANNO COD VELOCITà BASSI AGGIRATI CON TALE LEGGE, ANCHE LE GOMME DEI CAMPER.. E LA LETTERA DICE (FERMO RESTANDO LA VALIDICTA DELL’ARTICOLO DI LEGGE ) CHE AUTORIZZA QUANTO SOPRA!!! VORREI VEDRMI CONTESTARE UNA MULTA.. COSA MI CONTESTANO??? SE L’ARTICOLO DICE CHE POSSO SE MONTO M-S??? DOVE è SCRITTO CHE LE DEVO TOGLIERE?? SE DEVO ANDARE A SCIARE A SETTEMBRE E COME NEL 2013 NEVICA , SE SBATTO CONTRO UN MURO E HO A LIBRETTO DELLE (W) CHI PAGA???

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