PEUMATICI ESTIVI: i Migliori Prezzi su Amazon - TEST TCS 2024

MODELLO

VALUTAZIONE TCS

PREZZO

Continental PremiumContact 7★★★★

Mostra Prezzo

Michelin Primacy 4+★★★★

Mostra Prezzo

Kumho Ecsta HS52★★★★

Mostra Prezzo

Debica Presto UHP 2★★★

Mostra Prezzo

Dunlop Sport Maxx RT2★★★

Mostra Prezzo

Bridgestone Turanza 6★★★

Mostra Prezzo

Fulda SportControl 2★★★

Mostra Prezzo

Hankook Ventus Prime4★★★

Mostra Prezzo

Goodyear EfficientGrip Performance 2★★★

Mostra Prezzo

Falken Ziex ZE 310 EcoRun★★★

Mostra Prezzo

Nexen Tire N’Fera Primus★★★

Mostra Prezzo

Goodride Solmax 1★★★

Mostra Prezzo

Linglong Sport Master★★★

Mostra Prezzo


Scattano anche per L’Aquila i provvedimenti invernali. Considerato infatti che durante la stagione invernale si verificano condizioni meteorologiche avverse, con precipitazioni di carattere nevoso e le temperature rigide comportano presenza di ghiaccio sulla sede stradale e che, complice la conformazione orografica del territorio comunale, tali condizioni climatiche comportano estremi disagi per la circolazione di veicoli sprovvisti delle opportune dotazioni tecniche (mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici da neve) con conseguente pericolo per gli utenti della strada il Comune rilascia la seguente Ordinanza Pneumatici Invernali 2012 – 2013

L'AQUILA: Ordinanze Pneumatici Invernali 2012-2013 1

Ordinanza n° 43 adottata il 16 ottobre

Che il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267 art. 12 e l’art.67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 12 ottobre 2001, attribuiscono all’Amministrazione Comunale la gestione dei servizi pubblici locali e che in attuazione del D.P .R. 3/8/90 n. 333l’ art. 3 definisce servizio pubblico essenziale lo sgombero nevi che deve essere garantito con continuità di prestazioni; Ritenuto quindi di primaria importanza evitare che i veicoli in difficoltà in caso di neve o ghiaccio possano produrre blocchi della circolazione, rendendo problematico l’espletamento dei servizi di emergenza e di pubblica utilità nonché il blocco dei mezzi spazzaneve e spargisale; Accertata la necessità di prescrivere nei centri abitati del territorio comunale l’uso di mezzi antisdrucciolevoli o di idonei pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, al fine di assicurare la sicurezza della circolazione e garantire la pubblica incolumità; Visto il D.Lgs 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione adottato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495; Visti in particolare, l’art. 5, c. 3, l’art. 6, c. 4, lett. e), l’art. 7, c. 1, lett. a) e l’art. 192, c. 3, del Codice della Strada, nonché l’art. 122, comma 8, del Regolamento;

ORDINA

  • Per tutto il periodo compreso tra il 19 novembre 2012 al 14 aprile 2013 compresi, i veicoli , autocarri, mezzi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano nonché mezzi destinati alla raccolta di rifiuti e macerie circolanti nei centri abitati del territorio comunale devono essere muniti, o avere a bordo, mezzi antisdrucciolevoli (catene o altro mezzo omologato), o montare pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.
  • Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto, in concomitanza con il verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio.
  • Si ordina inoltre, che in caso di precipitazioni atmosferiche di carattere nevoso e per la loro intera durata fino al ripristino della percorribilità in condizioni di sicurezza, ai sensi dell’art.6 comma 4° lettera a) del C.d.S. è fatto assoluto divieto di circolazione sulle strade urbane ad autocarri aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 35q.li con la sola eccezione di mezzi di pubblica utilità in situazione di emergenza e con attivazione dei dispositivi di cui all’art.177 del C.d.S. (sirena e lampeggiante accesi).
  • Detti autocarri in caso di precipitazioni atmosferiche di carattere nevoso, dovranno obbligatoriamente accostare su aree di sosta in modo da non arrecare pregiudizio alla circolazione e all’intervento dei mezzi adibiti allo sgombero neve.
  • La violazione della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 14, CdS.
  • Gli organi di Polizia Stradale, con i poteri conferiti dall’art.43 del C.d.S., possono ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli di fermarsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di specifiche cautele.
  • L’Ufficio segnaletica è incaricato dell’installazione della segnaletica verticale di cui all’art. 122, comma 8, Reg. Esec. C.d.S. Lungo le viabilità di accesso ai centri abitati.
  • Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza tutti gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 C.d.S.
  • A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L’Aquila.
  • Avverso il presente provvedimento è, altresì, ammesso il ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 37 CdS.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.