gomme invernali 2026: Dal 15 ottobre 2026 si apre la finestra per il montaggio anticipato delle gomme invernali. Le differenze con gli obblighi delle ordinanze, le date fino a maggio 2027 e i controlli su marcature, codice di velocità e catene.
Da oggi, 15 ottobre 2026, si apre la finestra per il montaggio anticipato delle gomme invernali. È il momento per organizzare il cambio stagionale e verificare l’equipaggiamento prima dei viaggi autunnali. La data, però, non fa scattare un obbligo identico per tutti gli automobilisti italiani: le prescrizioni dipendono dalle ordinanze delle strade percorse.
Il punto da chiarire è la differenza fra periodo consentito per utilizzare pneumatici con un codice di velocità inferiore, nei limiti ammessi, e periodo nel quale una determinata strada richiede dotazioni invernali. Confondere i due calendari può portare a cambiare gomme senza necessità oppure a partire senza l’equipaggiamento richiesto.
Cosa cambia il 15 ottobre 2026
La circolare ministeriale n. 1049 del 17 gennaio 2014 individua l’intervallo 15 ottobre–15 maggio per l’impiego stagionale dei pneumatici invernali marcati M+S, MS, M-S oppure M&S, anche con codice di velocità ridotto nei limiti previsti. L’anticipo rispetto a novembre serve a distribuire gli interventi nelle officine.
La stessa circolare precisa che i pneumatici invernali conformi ai parametri del documento di circolazione, compreso il codice di velocità, non hanno restrizioni temporali. Per questo dire che tutte le gomme invernali diventano legali soltanto oggi sarebbe inesatto.
Quando scatta l’obbligo delle ordinanze invernali
La direttiva del 16 gennaio 2013 fissa il periodo ordinario dal 15 novembre al 15 aprile: per questa stagione, dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027. L’obbligo riguarda le strade interessate dai provvedimenti degli enti proprietari o concessionari; i Comuni possono adottarli anche nei centri abitati. Sono possibili intervalli diversi per situazioni particolari.
Prima di un viaggio, quindi, conta il percorso effettivo. Non basta conoscere la regione di destinazione: occorre controllare il tratto, il periodo e la dotazione prescritta nell’ordinanza vigente, insieme alla segnaletica e agli avvisi del gestore.
Un esempio attuale della necessità di verificare le date locali arriva dal sito del Traforo del Gran San Bernardo: nella pagina sulla viabilità datata 15 ottobre 2026 il gestore segnala già il periodo 15 ottobre–15 aprile per pneumatici invernali o catene a bordo in Valle d’Aosta. È un avviso da considerare nella pianificazione del viaggio; il provvedimento applicabile alla singola strada resta il riferimento da controllare.
Le date della stagione 2026–2027

Il calendario distingue la finestra tecnica del cambio dal periodo ordinario delle prescrizioni stradali. Il mese di anticipo non sposta la decorrenza di un’ordinanza locale: se il percorso richiede già le dotazioni, la verifica va fatta prima di partire. Analogamente, un termine locale più lungo va rispettato anche quando non coincide con il periodo ordinario.
Codice di velocità: il controllo da fare sul libretto
Il codice di velocità è la lettera associata alla capacità del pneumatico di sopportare una determinata velocità nelle condizioni previste dalla sua omologazione. Non è il limite stradale al quale si intende viaggiare: il fatto di guidare abitualmente piano non rende compatibile una gomma non ammessa.
Per il montaggio stagionale con codice inferiore bisogna verificare misura, capacità di carico, marcature e condizioni di omologazione del veicolo e del pneumatico. La circolare richiama il limite minimo Q; il regolamento UNECE n. 142, al punto 5.2.3.2.2, disciplina l’impiego occasionale degli invernali con capacità di velocità non inferiore a 160 km/h e, quando necessaria, un’etichetta di avvertimento ben visibile al conducente. Va rispettata la velocità massima ammessa dal pneumatico, oltre ai limiti stradali.
La sola scritta M+S non autorizza a scegliere qualsiasi codice inferiore. Prima dell’acquisto o del rimontaggio è opportuno far verificare al professionista la combinazione esatta: la finestra stagionale non elimina gli altri requisiti di compatibilità e omologazione.
M+S, 3PMSF e quattro stagioni: cosa controllare
M+S significa Mud and Snow, fango e neve. È la marcatura richiamata dalle disposizioni italiane sui pneumatici invernali. Il simbolo 3PMSF, con montagna a tre cime e fiocco di neve, attesta invece il superamento di una prova regolamentare di prestazione sulla neve: aggiunge un’informazione tecnica diversa dalla sola marcatura M+S.
Anche i pneumatici quattro stagioni possono essere adatti a soddisfare le prescrizioni invernali italiane, purché abbiano le marcature richieste e siano conformi al veicolo. Non è il nome commerciale “all season” a stabilirlo. Chi ha già un treno correttamente omologato e compatibile non deve sostituirlo soltanto perché è arrivato il 15 ottobre.
La conformità, inoltre, non equivale a una prestazione identica fra prodotti. Per scegliere è utile confrontare prove riferite alla propria misura o a un impiego pertinente: nell’archivio GommeBlog sono disponibili, per esempio, il test invernale 2026 nella misura 205/55 R17 e il test alVolante 235/60 R18. Le classifiche non vanno trasferite automaticamente ad altre dimensioni.
Gomme estive con catene a bordo: quando è un’alternativa
Quando l’ordinanza ammette l’alternativa tra pneumatici invernali e dispositivi antisdrucciolevoli a bordo, non è necessariamente richiesto un secondo treno di gomme. Il dispositivo deve però essere conforme e compatibile con la combinazione veicolo-pneumatico: tenere nel bagagliaio una confezione di misura sbagliata non risolve il problema.
Per i dispositivi supplementari di aderenza delle categorie M1, N1, O1 e O2 il decreto del 23 febbraio 2023 ha aggiornato il riferimento tecnico alla UNI EN 16662-1:2020. Anche una soluzione tessile va scelta sulla base della conformità attestata, non del solo nome “calza da neve”. Controllare le istruzioni del costruttore del veicolo e del dispositivo, compresi compatibilità, montaggio e limiti d’impiego.
Cosa fare prima del cambio gomme
Recuperare il documento di circolazione e le indicazioni del costruttore, poi far controllare il treno da rimontare: battistrada, fianchi, eventuali danni o usure irregolari, pressione ed equilibratura. La scelta del giorno in officina va accompagnata dalla verifica dell’itinerario: un appuntamento già prenotato non sostituisce la dotazione richiesta su una strada.
Chi usa quattro stagioni deve verificare marcature e condizioni delle gomme già montate; chi sceglie i dispositivi a bordo deve accertarsi di poterli effettivamente utilizzare sulla propria vettura. Il 15 ottobre è un’occasione per prepararsi con anticipo, mantenendo separati il calendario del cambio e gli obblighi del viaggio.
Fonti e riferimenti
- MIT, circolare n. 1049 del 17 gennaio 2014: finestra stagionale e parametri del documento di circolazione; verificato anche il documento originale allegato.
- Direttiva ministeriale 16 gennaio 2013, Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013: ordinanze, periodo ordinario e dotazioni.
- Regolamento UNECE n. 142, punto 5.2.3.2.2: requisiti di velocità ed etichetta di avvertimento.
- Decreto ministeriale 23 febbraio 2023, Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 2023: dispositivi supplementari di aderenza.
- Documentazione Michelin sulle marcature invernali: distinzione tecnica fra M+S e 3PMSF.
- Traforo del Gran San Bernardo, situazione aggiornata: avviso del gestore consultato il 15 ottobre 2026.
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