MODELLO |
VALUTAZIONE TCS |
PREZZO |
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CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870 | ★★★★ | |
GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 | ★★★★ | |
MICHELIN ALPIN 6 | ★★★★ | |
DUNLOP WINTER SPORT 5 | ★★★★ | |
VREDESTEIN WINTRAC PRO | ★★★★ |
Indice Contenuti
Il ministero dei trasporti unifica le Ordinanze Pneumatici Invernali 2014 indicando come periodo “unico” 15 Novembre – 15 Aprile di ogni anno. Da questo 2014 le Ordinanze Neve saranno quindi identiche per tutte le provincie e otre alla marcia con pneumatici invernali montati o catene da neve a bordo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio e senza di fenomeni nevosi in atto.
Solo in condizioni straordinarie (strade di montagna particolarmente soggette a forti nevicate) gli enti avranno il diritto di adottare un’estensione (in termini di tempo) diversa rispetto a quella stabilità nella direttiva stessa.
Di seguito uno stralcio della Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve emanata il 16/01/2013
Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 285/1992
Emana la seguente direttiva agli enti proprietari e concessionari delle strade, ai Prefetti, e ai Sindaci dei Comuni Fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (Freezing Rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 285/1992, prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
Ai fini della necessaria uniformità si dispone che il periodo interessato dall’obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile e che il provvedimento sia redatto utilizzando come riferimento il modello in allegato A.
Gli enti proprietari o concessionari che avessero già adottato provvedimenti con un intervallo temporale diverso sono invitati a rettificare la data del termine di fine periodo secondo l’indicazione che precede.
Per rendere noto l’obbligo si invita ad impiegare segnali stradali compositi del tipo di quelli riportati in allegato B.
Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Se ne dovessero ricorrere le condizioni i comuni possono adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.
Resta impregiudicata la possibilità per gli enti proprietari di strade di adottare provvedimenti della stessa natura, con una estesa temporale diversa per strade o tratti di esse in condizioni particolari quali ad esempio strade di montagna a quote particolarmente alte.
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2.
Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l’impiego dei mezzi antisdrucciolevoli, si chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall’allora Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.
Per maggiori info e per leggere la direttiva emanata dal Ministero dei Trasporti ti invitiamo a scaricare il PDF ufficiale: DIRETTIVA GOMME NEVE 2013 – 2014
Gomme Termiche: Link Utili
LINK ALLE OFFERTE PNEUMATICI INVERNALI: PREZZI PNEUMATICI INVERNALI
Ordinanze 2014 Personalizzate per Regione
Guida alla Scelta delle gomme termiche:
- Test Gomme Neve
- Test Pneumatici Invernali 2013
- Pneumatici Invernali Bridgestone
- Pneumatici Invernali Continental
- Pneumatici Invernali Dunlop
- Pneumatici Invernali Goodyear
- Pneumatici Invernali Michelin
- Pneumatici Invernali Nokian
- Pneumatici Invernali Pirelli
- Pneumatici Invernali Yokohama
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Questa direttiva quindi non obbliga ma solamente raccomanda di installare le gomme invernali anche sulle 2 ruote prive di trazione come si evince dal testo soprariportato:
“Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale”.
A conferma che non è obbligatorio montarle anche alle 2 ruote posteriori di una trazione anteriore c’è il successivo chiarimento riguardo alle chiodate, ove è esplicito l’obbligo:
“Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote”.
In definitiva si è in regola con le disposizioni del codice stradale se si montano le gomme invernali solo sulle 2 ruote di trazioni, siano esse anteriori o posteriori.
Il 15 Aprile mi sembra un pò tardi!
Salve.
Per quanto ci riguarda sul punto “Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l’impiego dei mezzi antisdrucciolevoli, si chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori”; la tecnica al riguardo ci insegna che pur avendo trazione su un asse cioè quello con le gomme invernali, l’asse complementare è privo di trazione e sopratutto grip necessario per mantenere la vettura sulla corda della curva. Questo vale specialmente con vetture di alta potenza e trazione posteriore dove è impensabile un inserimento in curva anche a basse velocità su ghiaccio o neve senza il fenomeno del sottosterzo (il veicolo tende ad allargare la curva verso l’esterno). Diversamente con vetture a trazione anteriore il fenomeno è invertito ed avremo del sovrasterzo (il veicolo tende a chiudere la curva verso l’interno), nella peggiore delle ipotesi andremmo in testacoda. Se volete circolare sicuri al 100% su ghiaccio e neve fate la scelta giusta montate n°4 pneumatici invernali.
Buon viaggio!
Non ci siamo cari Euroimport, le auto soggette a sovrasterzo sono quelle a trazione posteriore e non quindi quelle con la trazione sull’asse anteriore. E così viceversa… Forse sarebbe più oppurtuno rileggere i messaggi prima di postarli….