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OBBLIGO Gomme NEVE o Catene a bordo 2022. Il ministero dei trasporti unifica le Ordinanze Pneumatici Invernali 2017 indicando come periodo “unico” 15 Novembre – 15 Aprile di ogni anno. Le Ordinanze Neve saranno quindi identiche per tutte le provincie e otre alla marcia con pneumatici invernali montati o catene da neve a bordo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio e senza di fenomeni nevosi in atto.

OBBLIGO Gomme NEVE o Catene a bordo 2022 1

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 285/1992

Emana la seguente direttiva agli enti proprietari e concessionari delle strade, ai Prefetti, e ai Sindaci dei Comuni Fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (Freezing Rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 285/1992, prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

LEGGI QUI QUALI SONO I MIGLIORI PNEUMATICI INVERNALI 2022

Ai fini della necessaria uniformità si dispone che il periodo interessato dall’obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile e che il provvedimento sia redatto utilizzando come riferimento il modello in allegato A.

Gli enti proprietari o concessionari che avessero già adottato provvedimenti con un intervallo temporale diverso sono invitati a rettificare la data del termine di fine periodo secondo l’indicazione che precede.

Per rendere noto l’obbligo si invita ad impiegare segnali stradali compositi del tipo di quelli riportati in allegato B.

Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Se ne dovessero ricorrere le condizioni i comuni possono adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.

Resta impregiudicata la possibilità per gli enti proprietari di strade di adottare provvedimenti della stessa natura, con una estesa temporale diversa per strade o tratti di esse in condizioni particolari quali ad esempio strade di montagna a quote particolarmente alte.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2.

Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l’impiego dei mezzi antisdrucciolevoli, si chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall’allora Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile

Qui il link alle singole ordinanze in vigore sulla rete autostrade per l’Italia gestite da ANAS. LINK

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